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arbitro bancario finanziario

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO: COS'È? ABF

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO: ABF | DI COSA SI TRATTA?

Cos'è l'Arbitro Bancario Finanziario?

UNO DEI TANTI ED OTTIMI STRUMENTI USATI PER LA RIABILITAZIONE CREDITIZIA!



-----Arbitro Bancario Finanziario-----

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ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO: ABF

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativo delle controversie (in inglese ADR – Alternative Dispute Resolution) che possono insorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
ABF rappresenta un'opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario. L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l'intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica per un periodo di 5 anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell’intermediario per la durata di 6 mesi. Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) - che opera presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - con Delibera del 29 luglio 2008 e successive modificazioni ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento. In applicazione della Delibera del CICR la Banca d'Italia ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso. L'ABF ha inizialmente operato con tre Collegi territoriali; da dicembre 2016 è attivo sul territorio con sette Collegi, competenti in base al domicilio del cliente.
Per esigenze temporanee legate al flusso dei ricorsi e alla funzionalità del sistema, la Banca d'Italia, previo accordo con i Presidenti dei Collegi, può, in deroga alla competenza territoriale basata sul domicilio del ricorrente, disporre l'accentramento temporaneo (fino a un massimo di 18 mesi) presso uno o più Collegi della trattazione dei ricorsi aventi ad oggetto materie omogenee sulle quali insistono orientamenti consolidati. Il provvedimento che dispone la trattazione accentrata dei ricorsi è pubblicato sul sito internet ABF almeno quindici giorni prima della data prevista per l'accentramento dei ricorsi. In questo caso per il cliente-consumatore non ci sono cambiamenti: la presentazione del ricorso continua ad avvenire tramite il Portale ABF o, in modalità cartacea, per i soli casi consentiti.
Il 2020 è stato per l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) un anno denso di novità significative sia sul piano tecnico e organizzativo, sia su quello normativo.
Queste novità hanno consentito di affrontare più efficacemente anche le conseguenze legate alla pandemia. L'Arbitro ha sfruttato l'informatizzazione delle fasi della procedura e l'organizzazione a distanza per assolvere al suo impegno. Sono entrate in vigore le nuove disposizioni: le modifiche, che mirano alla riduzione dei tempi di risposta alla clientela e all'allineamento alle migliori prassi internazionali, hanno ampliato la tutela offerta ai clienti. È raddoppiato, da 100.000 a 200.000 euro, l'importo che può essere chiesto con il ricorso all'Arbitro. Il riconoscimento di nuovi poteri ai Presidenti per una definizione anticipata della lite renderà più efficiente il sistema ABF.

Invio ricordo all'ABF, come fare?
Segui questi passaggi per inviare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Ricordati che l'ABF può ricevere un ricorso solo quando sono soddisfatte le condizioni: una precedente segnalazione all'istituto di credito dov'è in essere il contenzioso ed il pagamento del contributo per le spese. Prima di presentare il ricorso dovrai versare 20 euro come contributo per le spese della procedura. Il versamento può essere effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato a "Banca d'Italia - Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario" - IBAN IT71M0100003205000000000904 con versamento sul conto corrente postale n. 98025661 intestato a "Banca d'Italia - Segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario" ed in contanti presso tutte le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico. ATTENZIONE. In tutti i casi dovrai indicare la causale "Ricorso ABF" ed il codice fiscale o la Partita IVA del cliente che propone il ricorso. Dovrai inoltre allegare al ricorso copia della ricevuta che attesta il pagamento. In caso contrario il ricorso sarà irricevibile. Se dopo aver pagato il contributo decidi di non presentare più il tuo ricorso, puoi chiedere il rimborso dei 20 euro contattando la Segreteria tecnica competente in base al domicilio del cliente. Per inviare il ricorso online tramite il Portale, accedi all'Area Riservata e segui la procedura guidata, che ti assiste nell'inserimento delle informazioni e dei documenti da presentare. Per maggiori dettagli, puoi consultare la Guida sull'utilizzo del Portale ABF, scaricabile dal sito ufficiale ABF o ritirare il manuale cartaceo presso le Filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, che illustra tutte le fasi della procedura. Controlla periodicamente l'Area Riservata del Portale per vedere se ci sono nuovi messaggi o azioni da svolgere con riguardo al tuo ricorso. Ricordati di controllare anche i recapiti da te forniti come email, telefono cellulare ed altro, per interagire con l'ABF. Ad esempio, per rispondere con tempestività a una richiesta di invio di documentazione integrativa. Assicurati che la tua casella di posta non sia piena, altrimenti non riceverai le notifiche e potresti perdere una comunicazione importante. La presentazione del ricorso in modalità cartacea è consentita solo nei casi indicati nella sez. "Presentare un ricorso" del sito internet ufficiale ABF.

Intermediari Inadempienti
La notizia dell'inadempimento dell'intermediario o della sua mancata cooperazione è pubblicata per un periodo di cinque anni. La cancellazione avviene automaticamente decorso il predetto termine quinquennale. La cancellazione della notizia dell'inadempimento dal sito internet dell'ABF è disposta dal Collegio anche prima del decorso dei 5 anni nel caso in cui sulla controversia intercorsa tra le parti l'intermediario abbia ottenuto una sentenza definitiva dell'Autorità Giudiziaria a sé favorevole. La notizia dell'inadempimento può essere successivamente integrata in caso di eventuale adempimento tardivo, anche parziale, dell'intermediario. In tale caso la notizia resta visibile per un anno, scaduto il quale sia la menzione dell'inadempimento, sia l'integrazione relativa all'adempimento tardivo saranno cancellate dal sito internet dell'ABF.
Sussiste inadempimento quando l'intermediario...
1 | Non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario.
2 | Non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte salvo quanto disposto alla Sez. VI, par. 2 delle Disposizioni ABF per il caso di fallimento della proposta del Presidente di soluzione anticipata della lite. Il cliente perde il diritto alla restituzione del contributo di 20 euro nel caso in cui il Collegio accerti che il solo ricorrente non ha manifestato la volontà di addivenire alla soluzione anticipata della lite a seguito della proposta del Presidente e la decisione del Collegio accolga il ricorso sostanzialmente nei termini di cui alla proposta.
3 | Non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte (cfr. per maggiori informazioni la sezione "Intermediari aderenti").
4 | Sussiste, ad esempio, mancata cooperazione al funzionamento della procedura quando l'intermediario non versa il contributo dovuto ai membri dei Collegi designati dalle associazioni degli intermediari, omette di presentare la documentazione richiesta dal Collegio o omette più volte di presentare la documentazione utile ai fini della valutazione dei ricorsi.